13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo
politico e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie
e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni.
16. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di dieci
componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione sono stabilite
con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il Presidente della Provincia e' eletto dal Consiglio
provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le
Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da
parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando
nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.
20. Con legge dello Stato e' stabilito il termine decorso il quale
gli organi in carica delle Province decadono.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa.
22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.
Capo IV
Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e
criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole
derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della