Pagina 460 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
" Art. 2. Composizione del Consiglio.
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto
da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al
presidente e al segretario generale, secondo la seguente
ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni
e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali ventidue
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei
lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali
rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna
delle categorie produttive;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente,
cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e
cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.";
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei
componenti";
2) al comma 2, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle
seguenti: " lettere b) e c)";
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina
dei rappresentanti";
2) il comma 10 e' soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei
componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal comma
8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di
continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino
alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali
rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonche'
gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione,
la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei resti percentuali
risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentativita' nella categoria di riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita' del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui
sopra, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura
relativa al quinquennio 2010- 2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della
legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo.