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ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da sei a
tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque a
tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da nove a
cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla
carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita' previsti dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico,
comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione,
eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e' considerato
utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per
il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto
alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti
economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del
2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso
sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo
provvedera' con apposito provvedimento d'urgenza.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni,