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26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.»
7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma 18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis,
fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del
medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque
spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e
internazionalizzazione da realizzare ed e' definito il limite di
spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente
articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo
1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale
del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle
iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i
pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei
pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste per il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma
7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso
istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua
ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il
controllo sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio
dei revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento e per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo,
del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per
il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti, il
numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente;
b) dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il
Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'