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legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita'
di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell'ambito
delle risorse individuate al comma 4.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai
contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento
e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle
risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e
26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico
adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero
degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia
e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione
a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo
in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello
sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune
intese per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle
attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite
tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' dei decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma
26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.