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restante personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero dipende
dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto cio' che
concerne i rapporti con le autorita' estere, e' coordinato dal
titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue
funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le
strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli
affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma
26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300
unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli
uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione,
al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della
Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e
dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle
risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche
del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine
della adozione dei decreti di cui al presente comma, il Ministero
dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei
competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle
risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla
gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle more
dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia' facenti
capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte di obbligazioni gia' assunte. Fino all'adozione del
regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le
articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie
all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire la continuita'
dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei
pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico puo'
delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al
comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata
all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della