della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse
moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e
competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le
funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate
al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro
supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il
supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della
disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2009, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e,
comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo
periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo
statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri
vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni
per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli esteri,
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze
diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia
all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari
Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri,
secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e'
accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il