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3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie,
agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo
rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita'
culturali", convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno
2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012".
6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di
rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il
Ministero dell'economia e delle finanze.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge e' conseguentemente riorganizzato
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma
precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali
con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la
promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da
istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere
l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza
alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e
promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e
agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di
incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio
interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente