ALLEGATO A
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Ente soppresso | Amministrazione | Ente incorporante
| interessata |
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Agenzia nazionale per | Ministero | Ministero
la regolazione e la | dell'ambiente e della | dell'ambiente e
vigilanza in materia | tutela del territorio | della tutela del
di acqua | e del mare | territorio
| | e del mare
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Agenzia per la | Ministero dello | Ministero dello
sicurezza nucleare | sviluppo economico | sviluppo economico
| | d'intesa con il
| | Ministero
| | dell'ambiente e
| | della tutela del
| | territorio
| | e del mare
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Agenzia nazionale di | Ministero dello | Autorita' per le
regolamentazione del | sviluppo economico | garanzie nelle
settore postale | | comunicazioni
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21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 22
Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli
organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi a carico del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o
approvazione.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di
funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
riordinati, tenuto conto della specificita' dei rispettivi
ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei
medesimi organi.