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Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il
numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla
normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate
nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi
sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di
controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti
di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di
soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del
presente comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni
incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite
massimo delle unita' previste dalle specifiche disposizioni di cui
alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli
uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la
vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto
dall'allegato A, sono trasferite all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla
vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche
e' soppressa.