studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni
organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate
in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad
adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i
relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per
assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui
corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente
alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento
all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza,
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e
di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche' la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,
promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e
delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige
alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i
risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche' nei
territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e
strumentali, nonche' tutti i rapporti attivi e passivi, sono
trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale
gestione commissariale.