Capo III
Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 21
Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione
del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo
contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e
assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono
attribuite all' INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi degli Enti soppressi.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base
delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti
soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione
organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso
gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo
costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono
trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale
dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica
dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei rapporti di
lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua
durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e
integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio
dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello
generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi'
attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti
del Collegio dei sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni
dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza,