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decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a
un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a
trattenere l'imposta dalle attivita' rimpatriate o regolarizzate,
ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi
intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari
importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013,
secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al comma precedente segnalano
all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non
e' stata applicata e versata l'imposta a causa dell'intervenuta
cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle
attivita' rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver
ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei confronti dei
contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
7. Per l'omesso versamento si applica una sanzione pari
all'importo non versato.
8. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonche' per
il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
9. L'imposta di cui al comma 4 e' dovuta anche per le attivita'
oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di
deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della
procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9.
Art. 20
Riallineamento partecipazioni
1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate di pari importo da
versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalita' di attuazione dei
commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate del 22 novembre 2011.