Pagina 447 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostitute dalle
seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014".
Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli,
strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati"
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
---------------------------------------------------------------------
Articolo | Indicazione degli atti | Imposte | Imposte dovute
della | soggetti all'imposta | dovute | proporzionali
Tariffa | | fisse |
---------|--------------------------|---------|----------------------
13 | 2-ter. Le comunicazioni | | 0,1 per cento annuo
| relative ai prodotti e | | per il 2012
| agli strumenti finan- | | 0,15 per cento a
| ziari, anche non soggetti| | decorrere dal 2013
| ad obbligo di deposito, | |
| ad esclusione dei fondi | |
| pensione e dei fondi | |
| sanitari. | |
| Per ogni esemplare, sul | |
| complessivo valore di | |
| mercato o, in mancanza, | |
| sul valore nominale o | |
| di rimborso. | |
---------------------------------------------------------------------
2. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'estratto
conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai
prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si
considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno
nonche' alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non
sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e'
rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le
comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari,
l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura
massima di euro 1.200,00.".
3. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da
versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
ridotta al 50 per cento.
4. Le attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del