Pagina 446 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della
aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto
certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in
esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei
Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 17
Canone RAI
1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di
appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento
radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello
per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Art. 18
Clausola di salvaguardia
1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti
percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.".
b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le
seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la parola:
" adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati in vigore"; nel
medesimo comma le parole: "4.000 milioni di euro per l'anno 2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni