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8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui
al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto
all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i
controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del
carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle
stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta
giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si
applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per
cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di
validita'.