lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b),
e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma
2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1,
limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed
aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di
cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a
12 metri;
b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a
14 metri;
c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24
metri;
e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34
metri;
f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64
metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari
residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione
dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita' da diporto
possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS