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di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729
del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50
per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di
50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a
euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,
entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente
articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti
assimilati" fino a "la predetta tariffazione".
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al
comma 46 del presente articolo.
Art. 15
Disposizioni in materia di accise
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77
per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1,