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corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il
pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini
previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano
in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale,
compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,
con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni
determinato ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro
il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione
alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione
dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di
occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo' essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale
per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di
conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita'
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso