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costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche
alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale
determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente
tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene
svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel