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catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del
comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e'
costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola
rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino
alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del
consiglio comunale, modificare in aumento la misura della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti
in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione
standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il