b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono
prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti
dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.
Art. 14
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui
territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto,
uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita'
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie