all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite
dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressivita'". L'Agenzia delle Entrate provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del
diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad
aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal
presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito
di cui al precedente periodo.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte
le seguenti: "nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla
compartecipazione di cui al comma 4";
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. All'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30 settembre
2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";