30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo
14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile
il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze
emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui