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anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di
euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che
ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo