Pagina 435 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo
riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente
comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita' di inclusione
finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della
Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011
sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il
conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e'
esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche
del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di
conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese
rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali
per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico
dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, verifica l'efficacia delle misure definite dalle
rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo, le regole cosi' definite si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la
immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale
propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede