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Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilita'
dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto
all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di
cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
"30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2011".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o
postali dei creditori ovvero con le modalita' offerte dai servizi
elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare
l'importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti
dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro,
debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante
ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Per tali rapporti,
alle banche e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di
addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle
finanze promuove la stipula di una o piu' convenzioni con gli
intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di
categoria, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS
(Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle
economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme
introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla
stipula della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni
possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la
possibilita' per gli intermediari di offrire condizioni migliorative
di quelle stabilite con le convenzioni.".
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al