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rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono
stabilite le modalita' della comunicazione di cui al precedente
periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori
informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli
fiscali.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del
predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a
maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011 n. 148,
il comma 36-undevicies e' abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali affinche' vengano considerati ai fini della
effettuazione di controlli sulla fedelta' dei redditi dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a)
esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di
Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese;"
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole "e dei consigli tributari" e le
parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono soppresse, nel
terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano" e'
sostituita dalla seguente: "segnala", e le parole "Ufficio delle
imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti:"Agenzia delle
entrate";
b) al quarto comma, le parole:", ed il consiglio tributario"
sono soppresse, la parola: " comunicano" e' sostituita dalla
seguente:"comunica";
c) all'ottavo comma le parole: "ed il consiglio tributario
possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'";
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: "e dei consigli
tributari" sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.