all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la
posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di
settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia
di Finanza destinano parte della capacita' operativa alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla numerosita' dei contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione
che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del
primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del
secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita' svolta
dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le
relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a
quelle successive. Per le attivita' di accertamento effettuate in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad applicarsi
quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Art. 11
Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633,
esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono
obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti