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entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli
di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da
parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni
necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA,
abolizione del visto di conformita' per compensazioni superiori a
15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai
fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del
registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal
versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di
attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione
da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2
o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi
precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono
agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non
superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per
la quale e' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre
1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge
8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto
dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si
applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui