Pagina 428 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la
scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il
pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca
e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato
maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del
rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e
integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea
entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico
bancario, sia stato adottato in conseguenza della escussione della
garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento e'
trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di
credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei
terzi all'atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800
del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da
crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista
dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del
31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione
europea una relazione (viability review) per ciascuna banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per cento delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di raccolta
della banca interessata, e' redatto in conformita' dei criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio
della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti
garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalita'
di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
4 del presente articolo.