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Art. 9
Imposte Differite Attive
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2011, n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le seguenti: "- o dei
diversi organi competenti per legge -";
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del
bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti
alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente comma;"
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
"56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in
bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per
intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata
la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla
quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in crediti
d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica
anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a
societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria
e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il
bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600."
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite dalle
parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le parole "rimborsabile
ne'" sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto ovvero" sono
soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole "n. 241" sono aggiunte le
seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.";
5) l'ultimo periodo e' soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole "modalita' di attuazione" sono
aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57".