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2010.
19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le
relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che
deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia'
stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di
ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia
valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima
segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli
obbligatori;
b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per far
fronte agli oneri delle passivita' garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il
patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema,
dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di
stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni prima
della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata
urgenza.