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banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006,
Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo' eccedere un
terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma
1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della
garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio 2012,
sono cosi' determinati:
a) per passivita' con durata originaria di almeno 12 mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di
0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come
segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti
percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di
rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli
spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata
nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI
riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque
anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di
emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche,
definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro
appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior
unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui
contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di
rating disponibile.
16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al
momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia
concessa sulle passivita' emesse nel periodo intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le
commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio