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stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono
le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e'
limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la
capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche
beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di mantenere in
vigore l'operativita' di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali
modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla
Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza
delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono
notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca
d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul
funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare
del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte
al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7,
il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia' in
essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione
europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma,
il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei
suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti
finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente
le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non
superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni
per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a
scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del
capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne'
incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento
alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli
interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello
Stato le passivita' computabili nel patrimonio di vigilanza, come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le