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Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al
presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive
modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e' autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di
capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata
del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45
milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016
e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella
pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 8
Misure per la stabilita' del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine
in conformita' alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata
sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di
euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono
annualmente versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette
garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
imputazione nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare 25.2 dello