Art. 5
Introduzione dell'ISEE per la concessione
di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali,
con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni
parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le
modalita' di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli
elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonche' della
percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il
medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e
tariffarie, nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute
ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata
con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti
reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore
del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di
assistenza derivanti dall'applicazione del presente comma sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi
in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.
Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione
di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto
il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Titolo II
Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7
Partecipazione italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli
emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la