immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.
60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.";
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: "e i)", sono
aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)".
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1,
lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente articolo, si applica alle spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1°
gennaio 2012.