stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate
anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita'