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nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione e'
subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione
del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.".
L'esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera per
ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione per
gli interventi volti a favorire lo sviluppo", ripartito tra le
singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come
stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare
al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni
singola Regione.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del
predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle
attivita' di credito all'esportazione. All'onere derivante dal
presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto.
Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione,
di efficientamento energetico e
per spese conseguenti a calamita' naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: "15 e 16", sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: "15 e 16", sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";
c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento
delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle