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partire dalla data del versamento; quelli derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il
patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di
persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria, con le modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro
nonche' per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni";
b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e
rifinanziamento fondo di garanzia
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la
spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge
12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), e' aggiunta la seguente:
"o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere
sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali
comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e