DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici. (11G0247)
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251
testo in vigore dal: 6-12-2011
Titolo I
Sviluppo ed equita'
Art. 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento
con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del
trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto
dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le
disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le societa' e gli enti
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato
testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano
relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il
provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del
capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei
rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici,
aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di
compensazione del maggior rischio.In via transitoria, per il primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito
complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in
corso nel primo anno di applicazione della disposizione e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener
conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in
aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto
con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti
di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a