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La tassazione vigente varia in base alla tipologia dell’iscritto.
Vecchi iscritti – prestazione sotto forma di rendita
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati fino al 31/12/2000 si applica la ritenuta IRPEF
sull’87% dell’imponibile
.
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006 si applica
, sia sui contributi
dedotti versati dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
la tassazione separata
determinata in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2007 si applica
, sia sui contributi dedotti versati
dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
una ritenuta a titolo d’imposta del 15% con
una riduzione dello 0,30% per ogni anno d’iscrizione successivo al quindicesimo
. La riduzione è consentita nella misura
massima del 6%.
Vecchi iscritti – prestazione sotto forma di capitale
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati fino al 31/12/2000 si applica l’aliquota relativa al
TFR
.
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006 si applica la tassazione
separata
, sia sui contributi dedotti versati dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione.
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2007 si applica
, sia sui contributi dedotti versati
dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
una ritenuta a titolo d’imposta del 15% con
una riduzione dello 0,30% per ogni anno d’iscrizione successivo al quindicesimo
. La riduzione è consentita nella misura
massima del 6%.
Tale tassazione si applica nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del capitale, maturato dal 1/1/2007 alla
data di erogazione della prestazione, risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale; diversamente si applicherà il regime fiscale
previsto per gli importi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006.
Nuovi iscritti – prestazione sotto forma di rendita
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati fino al 31/12/2000 si applica la ritenuta IRPEF
sull’87% dell’imponibile
.
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006 si applica
, sia sui contributi
dedotti versati dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
la tassazione separata
determinata in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2007 si applica
, sia sui contributi dedotti versati
dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
una ritenuta a titolo d’imposta del 15% con
una riduzione dello 0,30% per ogni anno d’iscrizione successivo al quindicesimo
. La riduzione è consentita nella misura
massima del 6%.
Nuovi iscritti – prestazione sotto forma di capitale
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati fino al 31/12/2000 si applica
, sia sui contributi dedotti
versati dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
la tassazione separata
determinata in
base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006 si applica
, sia sui contributi
dedotti versati dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
la tassazione separata
determinata in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
- Alla quota parte della prestazione riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2007 si applica
, sia sui contributi dedotti versati
dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
una ritenuta a titolo d’imposta del 15% con
una riduzione dello 0,30% per ogni anno d’iscrizione successivo al quindicesimo
. La riduzione è consentita nella misura
massima del 6%.
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