RISCATTO
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, come ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro,
senza che sia maturato il diritto alla pensione obbligatoria erogata dall’INPS o da altro Ente di previdenza, l’iscritto può
richiedere la liquidazione della posizione maturata.
Le norme vigenti prevedono la seguente tassazione:
- Alla quota parte di riscatto riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2007
, con esclusione di quelli dovuti per invalidità,
decesso o a seguito di processi di mobilità e di cassa integrazione,
si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%
sia sui
contributi dedotti versati dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione.
- Alla quota parte di riscatto riconducibile
agli importi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006 si applica
, sia sui contributi dedotti
versati dal lavoratore e dall’azienda che sulle quote di TFR confluite al Fondo Pensione,
la tassazione ordinaria vigente ai
fini IRPEF
.
- Alla quota parte di riscatto riconducibile
agli importi maturati fino al 31/12/2000 si applica la tassazione separata
con le
seguenti aliquote:
a.
Per i vecchi iscritti
(lavoratori già iscritti ad un Fondo Pensione alla data del 28/4/1993)
l’aliquota sarà quella
relativa al TFR
;
b.
Per i nuovi iscritti
(lavoratori già in servizio alla data del 28/4/1993 ma che hanno aderito al Fondo Pensione dopo
tale data)
l’aliquota sarà quella determinata in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall’Agenzia
delle Entrate
.
PENSIONAMENTO
Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria si acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica del
Fondo Pensione. In questo caso è possibile scegliere la prestazione sotto forma di rendita ovvero la liquidazione dell’intero
capitale. I nuovi iscritti hanno la possibilità di richiedere la prestazione sotto forma di capitale nella misura massima del 50% del
importo maturato, la restante quota deve essere resa sotto forma di rendita. La prestazione in forma capitale può essere
erogata ai nuovi iscritti nella misura del 100% dell’importo maturato nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione del
70% del capitale stesso, risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale (pari per l’anno 2007 a 5.061,68 euro).
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