Pagina 42 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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AREE PROFESSIONALI
Ai lavoratori spettano i seguenti giorni di ferie in funzione dell’anzianità di
servizio:
?
Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione
il/la lavoratore/lavoratrice
ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni da proporzionare in relazione ai
mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero
l’eventuale frazione di mese;
?
Dall’anno successivo a quello dell’assunzione e sino 5 anni:
20 giorni di
ferie (22 per i lavoratori inquadrati nella 3^ Area 4° livello);
?
Oltre
5 e sino a10
anni di servizio spettano 22 giorni di ferie;
?
Oltre
10 anni
di servizio spettato 25 giorni di ferie.
LAVORATORI/LAVORATRICI DISABILI
Per i/le lavoratori/lavoratrici disabili rientranti
nella categoria di cui all’art. 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68, le ferie non possono
comunque essere inferiori a 6 giorni se
l’assunzione è avvenuta nel secondo semestre
ed a 12 giorni se è avvenuta nel primo.
QUADRI DIRETTIVI
Per tutta la categoria dei Quadri Direttivi il periodo di ferie annuali è
fissato in giorni 26.
I Quadri Direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale
inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno
diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data
di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno computando come
mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.
QUADRI DIRETTIVI DISABILI
Ai/Alle lavoratori/lavoratrici disabili, appartenenti alla
categoria dei Quadri Direttivi e rientranti nella categoria
di cui all’art. 1 delle legge 12 marzo 1999, n. 68, durante
l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano 20 o 12
giorni di ferie a seconda se l’assunzione è avvenuta
rispettivamente nel corso del primo o del secondo
semestre.
TURNI DI FERIE
I turni di ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa,
confermati al/alla lavoratore/lavoratrice e
rispettati.
Solo in casi eccezionali è possibile variarli di comune intesa tra
l’impresa ed il/la lavoratore/lavoratrice.
L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le
ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di
servizio, viene data la precedenza ai/alle lavoratori/lavoratrici disabili.
Per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati
in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di
servizio.
FERIE NON GODUTE
Le ferie non godute entro l’anno possono essere
smaltite negli anni successivi sempre tenendo conto
sia delle esigenze aziendali che del lavoratore.
L’Azienda non può imporre la fruizione delle ferie
residue
nei
periodi
non
graditi
al/alla
lavoratore/lavoratrice. Tale principio è stato peraltro
riaffermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cassazione n. 13980/2000 del 13 dicembre 2000)
.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER FERIE NON GODUTE
Per ciò che riguarda le ferie non godute, la normativa vigente prevede che - trascorso il termine di diciotto mesi dalla maturazione del
diritto alle ferie stesse - l’Azienda ed il lavoratore sono obbligati a versare i contributi assicurativi all’INPS (per il/la
lavoratore/lavoratrice provvede l’Azienda in qualità di sostituto d’imposta). Successivamente, all’atto della eventuale fruizione delle
ferie arretrate l’Azienda provvederà a rimborsare al/alla lavoratore/lavoratrice quanto a suo tempo trattenuto.