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Notiziario a cura della Segreteria Nazionale
Roma, 19 ottobre 2011
INCASSO DELL'ASSEGNO FALSO:
LA BANCA NON E' SEMPRE RESPONSABILE
Da: Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N. 18/10/2011
Di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore contabile e pubblicista
Secondo i giudici di legittimità il bancario medio non è tenuto a mostrare qualità di esperto
grafologo; per converso la banca può essere ritenuta responsabile nel caso in cui l’alterazione
sia rilevabile “ictu oculi”.
La Cassazione ha , quindi, respinto il ricorso di un correntista di una nota banca italiana, che
aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni in relazione al pagamento di un assegno
bancario falso tratto dal suo conto corrente.
La sentenza dei giudici di merito
Avverso la richiesta di risarcimento del danno da parte del correntista “truffato” i giudici di
merito hanno ritenuto che la falsificazione della firma sull’assegno, ed in particolare la
difformità della sottoscrizione dal campione depositato dal correntista presso la banca, all’atto
dell’apertura del conto corrente, non fosse rilevabile attraverso l’esame visivo del titolo e che
pertanto l’omesso rilievo non fosse imputabile a colpa, sulla base dei canoni di ordinaria
diligenza applicabili in tema di valutazione, e di conseguenza responsabilità della banca.
Il ricorso in Cassazione
Il correntista è ricorso in Cassazione sostenendo principalmente che in relazione all’incasso di
somme ingenti, quale quella di cui all’assegno oggetto della richiesta di risarcimento (assegno
bancario di 227.000.000 delle vecchie lire tratto dal suo conto corrente) , non è sufficiente ad
esimere da responsabilità l’adozione di una diligenza media, ma occorre uno specifico livello di
attenzione ed in particolare occorre che la banca dimostri di avere agito secondo la diligenza
professionale tipica del buon banchiere. Il correntista ricorrente evidenzia , inoltre, che il
carattere più o meno riconoscibile della falsificazione va desunta dal raffronto fra la
sottoscrizione apposta sul titolo e la firma depositata dal cliente presso la Banca, in occasione
dell’apertura del conto corrente, e non da altri documenti come hanno fatto i giudici di secondo
grado che hanno fatto fare anche una perizia di parte, prodotta in giudizio dalle convenute,
anziché disporre apposita consulenza di ufficio.
Per i giudici di legittimità le motivazioni indicate nel ricorso dal correntista sono prive di
fondamento. La banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato
solo a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia
rilevabile “ictu oculi” in base alle conoscenze del bancario medio , il quale non è tenuto a