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disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne è
tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
I giudici di secondo grado non hanno messo in dubbio il fatto che la firma sia stata falsificata;
solo hanno ritenuto che la falsità non fosse visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma
apposta sul titolo e quella (cd. specimen) depositata dal cliente all’apertura del conto corrente.
La Corte di Appello ha , quindi tenuto conto dello “specimen” , nel formulare il suo giudizio, ed
ha aggiunto di disporre di prove , risultanti da altre scritture di comparazione, sufficienti ad
escludere la necessità di disporre apposita consulenza tecnica.
Per la Corte di Cassazione le censure del correntista ricorrente non prospettano alcuna
illogicità, incongruenza od insufficienza della motivazione con cui la Corte di Appello ha
giustificato la sua decisione, tali da giustificarne l’annullamento.
Le conclusioni
I giudici della Corte di Cassazione non accogliendo alcuna delle motivazioni del correntista
rigettano il ricorso condannandolo, altresì, alle spese di giudizio quantificate in euro 7.200,00
oltre al rimborso delle spese generali.
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 04.10.2011, n. 20292
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1998 A. M. ha convenuto davanti
al Tribunale di Bari la s.p.a. C. (già Ca.), chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni per avere essa pagato, il 13.1.1992, un assegno
bancario di L. 277.000.000, tratto sul suo conto corrente, con sottoscrizione
apocrifa. La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
assumendo di avere ricevuto dalla s.p.a. Ca. il conferimento di alcuni rami
aziendali, tra i quali non è compreso il rapporto di conto corrente con il M. Ha
comunque chiesto il rigetto nel merito della domanda. Con altro atto di
citazione, notificato il 22.12.1999 il M. ha chiamato in causa la s.p.a. Banca (…),
che ha incorporato C., proponendo nei suoi confronti le stesse domande. Banca
(…) si è costituita tramite la sua mandataria C., chiedendo il rigetto della
domanda, previa autorizzazione a chiamare in causa i propri ex-dipendenti, A.
Z. e F. D’ A., per rivalersi nei loro confronti in caso di condanna. I terzi chiamati
si sono costituiti negando ogni responsabilità. Il Tribunale ha respinto la
domanda attrice e le domande di garanzia, ponendo a carico del M. tutte le
spese del giudizio. Proposto appello dal soccombente, si sono costituite con atti
separati C. e Banca (…), chiedendo il rigetto delle domande e proponendo
appello incidentale. C. ha anche eccepito che l’appellante non aveva proposto
alcuna domanda nei suoi confronti, sicché doveva ritenersi decaduto
dall’impugnazione, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. Hanno resistito
all’appello anche Z. e D’A. Con sentenza n. 320/2009, notificata il 27 maggio
2009, la Corte di appello di Bari ha confermato il rigetto della domanda di
risarcimento dei danni, modificando la condanna di primo grado solo nel capo in
cui ha condannato l’appellante a rimborsare le spese processuali anche ai terzi
chiamati. Con atto notificato il 23-24 luglio 2009 il M. propone quattro motivi di
ricorso per cassazione. Resistono con separati controricorsi e con memorie le
s.p.a. C. e Banca (…). Gli altri intimati non hanno depositato difese.
Motivi della decisione