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previdenziale-assicurativo diretto a soccorrere o ad attenuare lo stato di bisogno conseguente alle
menomate condizioni di salute (Cass. 12 dicembre 1997, n. 12578; Cass. 16 febbraio 1990, n. 1167). Tali
principi, obliterati dalla Corte bresciana, trovano fondamento nella Costituzione (spec, artt. 3, 32, 38, terzo
comma, Cosi) e devono essere oggetto di applicazione ancora più rigorosa in conseguenza dell’evoluzione
normativa di origine internazionale e UE che si è avuta in questa materia – cui si è accennato sopra al punto
6 – di cui, quando è stata emanata la sentenza impugnata, erano già presenti i prodromi. Infatti, la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (detta anche Carta di Nizza) è stata originariamente proclamata a
Nizza nel 2000 e, pure prima che le venisse attribuito il valore giuridico dei trattati (col Trattato di Lisbona),
ad essa era stato riconosciuto «carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei» (Corte
costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente quindi, come tale, valore di
ausilio interpretativo.
III – Conclusioni
12.- Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di tutti i profili di censura non
espressamente esaminati.
Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia perché proceda al
riesame della controversia – uniformandosi ai suindicati principi di diritto – e provveda, contestualmente, al
regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello
di Venezia.
Depositata in Cancelleria il 29.08.2011