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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17720 del 29 agosto 2011, ha ribadito che - in
caso di rapporto di lavoro con invalidi assunti ai sensi del collocamento obbligatorio - le
assenze per malattia correlate allo stato d’invalidità del Lavoratore non possono essere
incluse nel periodo di comporto.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione – ribaltando la sentenza di primo grado e quella della Corte
d’appello e confermando l’orientamento espresso con le precedenti sentenze – ha stabilito che
“…sia le
assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall’invalido,
sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa
devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto anche
dell’obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute
del dipendente…”.
Inoltre, continua la Suprema Corte,
“…nel caso di rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido,
assunto obbligatoriamente, il Datore di lavoro deve far sì che le mansioni alle quali il Lavoratore invalido
venga adibito siano compatibili con la sua condizione…”.
Infine,
la suddetta pronuncia della Corte di Cassazione
– che ha accolto il ricorso di una Lavoratrice
disabile avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia –
sancisce, nella
fattispecie, che l’impossibilità della prestazione lavorativa deriva dalla violazione dell’obbligo del
Datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica del dipendente.
Rimane, comunque, sempre a carico del Lavoratore l’onere di provare gli elementi oggettivi su cui si
fonda la responsabilità del Datore di lavoro e cioè l’inadempimento datoriale, il nesso di casualità tra
l’inadempimento stesso e il danno alla salute e le conseguenti assenze dal lavoro per malattia.