Pagina 392 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Riteniamo utile ricordare le previsioni in essere in tema di reperibilità 
del Lavoratore a seguito di assenza dal lavoro per malattia.
Le visite mediche di controllo domiciliare possono essere disposte: 
-
d’ufficio (nei confronti dei soli Lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS); 
-
su richiesta del Datore di lavoro (anche per i Lavoratori non aventi diritto all’indennità di malattia a carico 
dell’INPS). 
Il Lavoratore assente per malattia dal posto di lavoro deve essere reperibile presso il proprio domicilio 
ogni giorno, inclusi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte del medico dell’INPS, dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle ore 17 alle 19.  
Può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità solo in caso: 
-
di necessità per doversi sottoporre a visite mediche generiche urgenti e/o ad accertamenti 
specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle suddette 
fasce orarie di reperibilità; 
-
di gravi motivi personali o familiari o di cause derivanti da forza maggiore (le motivazioni devono 
essere
adeguatamente certificate o documentate). 
Al fine di poter giustificare l’assenza alla visita medica di controllo e, quindi, evitare di incorrere nelle sanzioni 
previste dalla legge, l’assenza deve essere sempre documentata anche quando il Lavoratore, assente al momento 
dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico stesso e viene, quindi, 
sottoposto comunque alla visita di controllo (l’effettuazione della visita di controllo non “risolve”, infatti, l’assenza 
iniziale dal domicilio).  
A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare, il Lavoratore è tenuto a presentarsi presso l’ASL o l’INPS 
(secondo le indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per effettuare 
la visita medica ambulatoriale che accerti l’effettiva incapacità lavorativa. 
Infine, ricordiamo che qualora il Lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla 
visita medica di controllo, sia essa domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a 
qualsiasi trattamento economico.