La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in
tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai
trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali
FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i documenti FALCRI sono reperibili
anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE PORTAL – SERVIZI
E STRUMENTI – BACHECA SINDACALE” del portale UBI.
Riteniamo utile ricordare le previsioni in essere in tema di reperibilità
del Lavoratore a seguito di assenza dal lavoro per malattia.
Le visite mediche di controllo domiciliare possono essere disposte:
-
d’ufficio (nei confronti dei soli Lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS);
-
su richiesta del Datore di lavoro (anche per i Lavoratori non aventi diritto all’indennità di malattia a carico
dell’INPS).
Il Lavoratore assente per malattia dal posto di lavoro deve essere reperibile presso il proprio domicilio
ogni giorno, inclusi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte del medico dell’INPS, dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle 19.
Può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità solo in caso:
-
di necessità per doversi sottoporre a visite mediche generiche urgenti e/o ad accertamenti
specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle suddette
fasce orarie di reperibilità;
-
di gravi motivi personali o familiari o di cause derivanti da forza maggiore (le motivazioni devono
essere
adeguatamente certificate o documentate).
Al fine di poter giustificare l’assenza alla visita medica di controllo e, quindi, evitare di incorrere nelle sanzioni
previste dalla legge, l’assenza deve essere sempre documentata anche quando il Lavoratore, assente al momento
dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico stesso e viene, quindi,
sottoposto comunque alla visita di controllo (l’effettuazione della visita di controllo non “risolve”, infatti, l’assenza
iniziale dal domicilio).
A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare, il Lavoratore è tenuto a presentarsi presso l’ASL o l’INPS
(secondo le indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per effettuare
la visita medica ambulatoriale che accerti l’effettiva incapacità lavorativa.
Infine, ricordiamo che qualora il Lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla
visita medica di controllo, sia essa domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a
qualsiasi trattamento economico.